Statuto di contrada

 
Premessa

Sin dal medioevo la città di Sant'Elpidio a Mare è divisa in quattro contrade che prendono il nome dalle quattro principali chiese che in quel tempo esistevano nei quattro territori di competenza: Sant'Elpidio (dal titolo della pieve, ora Perinsigne Collegiata), San Giovanni (chiesa dell'omonimo monastero delle benedettine, chiusa nel secolo scorso), Santa Maria (dalla chiesa di Santa Maria in piazza, poi divenuta chiesa del convento dei francescani, ora chiusa al culto), San Martino (da uno dei titoli della Chiesa poi di San Michele, dal 1804 chiusa al culto).

Grazie alla loro partecipazione all'annuale rievocazione storica della Contesa del Secchio, le contrade elpidiensi sono tornati a vivere, ed ora hanno una propria organizzazione ed una costante presenza nel contesto delle attività sociali, culturali, ricreative di Sant'Elpidio a Mare.

Dal 1993 ognuna si è dotata di un proprio statuto.

 

Art 1 - Definizione Sede Scopi 

È costituita in Sant'Elpidio a Mare, perpetuazione di antiche tradizioni e la contrada San Martino.

Il suo stemma è un cavallo bianco rampante verso destra in campo verde.

Essa ha sede in Sant'Elpidio a Mare in via delle boccette 39 (palazzo di Sant'Agostino).

La contrada è una libera associazione di persone, non riconosciuta, senza distinzione di censo o credo religioso o politico e non persegue scopo di lucro e pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell'attività associativa prevedendo, quindi, fin da ora il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Suoi scopi sono l'organizzazione di manifestazioni e di iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere l'immagine della città di Sant'Elpidio a Mare; lo svolgimento di convegni, dibattiti, servizi ricreativi di ogni tipo per il raggiungimento della diffusione dei propri obiettivi storico culturali e gastronomici, compresa l'organizzazione di cene, banchetti, mostre, attività culturali in genere.

Essa ha diritto a partecipare alla rievocazione storica della Contesa del Secchio, della quale è parte attiva ed operante, allo scopo di rinnovare, tramandandole, le migliori tradizioni storiche, sociali, culturali elpidiensi.

 

Art 2 - Organi direttivi 

Organi direttivi della contrada sono:

-         L'assemblea dei contradaioli

-         Il presidente di contrada

-         Il comitato esecutivo di contrada

-         Il consiglio di contrada

 

Art 3 - L'assemblea dei contradaioli 

È il massimo organo della contrada. Essa è composta da tutti coloro, cittadini italiani di entrambi i sessi che hanno compiuto la maggiore età, che compresi gli scopi dell’associazione, li condividono e sono in regola con il pagamento della quota annuale fissata dal consiglio di contrada.

Essa deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e, ogni tre anni, per la nomina del consiglio di contrada.

La convocazione dell'assemblea avviene su iniziativa del presidente di contrada, su delibera del comitato esecutivo di contrada o su richiesta di almeno un terzo dei contradaioli aventi diritto di voto e deve essere effettuata nei 20 giorni successivi alla delibera o alla richiesta.

La convocazione, con l'ordine del giorno, la data e la sede dell'assemblea deve essere comunicata ai contradaioli almeno cinque giorni prima della sua effettuazione, con qualsiasi mezzo utile.

Trascorso un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza del presidente, o del vicepresidente, e di qualsiasi numero di contradaioli. L'assemblea ha tutti i poteri consentiti ad eccezione di quelli riservati all'assemblea straordinaria, al comitato esecutivo di contrada e dal consiglio di contrada.

L'assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello statuto associativo è lo scioglimento con messa in liquidazione della contrada. Essa è validamente costituita, in prima convocazione se è presente la maggioranza dei contradaioli e in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei contradaioli presenti.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione con il voto di almeno due terzi dei contradaioli presenti e in seconda convocazione con il voto della maggioranza dei contradaioli presenti.

 

Art 4 - Il presidente di contrada 

Il presidente è eletto fra i contradaioli. È il rappresentante legale della contrada. Egli la dirige e ne coordina ogni attività. Sovrintende al suo buon funzionamento, salvaguarda i materiali di proprietà, cura la sede, tiene rapporti con l'Ente e l'Amministrazione comunale.

Egli è membro di diritto della Consulta delle contrade istituita in seno all'Ente Contesa, e la sua carica incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del detto Ente. Egli è eletto a scrutinio segreto dal consiglio di contrada, dura in carica un anno di essere indefinitamente confermato nella carica

Egli decade:

-         per dimissioni

-         per invalidità psico-fisica impedente l'assolvimento del mandato

-         per voto di sfiducia di almeno due terzi del consiglio di contrada

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente vicario.

 

Art 5 - Il consiglio di contrada 

È eletto dall'assemblea dei contradaioli e dura in carica tre anni.

È composto da 19 membri, e precisamente:

-         Presidente

-         Vicepresidente con funzioni di vicario

-         Segretario

-         Tesoriere

-         Priore di contrada

-         13 consiglieri

nel corso della prima riunione, il consiglio eletto dall'assemblea, nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, il priore di contrada. Verrà chiesto per tempo all'Ente contesa di segnalare il nominativo di sua competenza.

Il consiglio si riunisce di norma sei volte l'anno o su convocazione del presidente, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi al momento presiede.

Per la decadenza si rimanda a quanto previsto dall'art 4.

In caso di decadenza di uno o più consiglieri il consiglio può cooptare nel suo seno uno o più contradaioli ritenuti idonei a ricoprire l'incarico.

Il consiglio convoca l'assemblea e ne predispone l'ordine del giorno. È suo compito redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario dell'attività dell'associazione, e presentarlo, per l'approvazione, all'assemblea ordinaria dei contradaioli.

Fissa annualmente la quota che i contradaioli devono versare.

 

Art 6 - Il comitato esecutivo di contrada 

Il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, il priore di contrada compongono il comitato esecutivo di contrada.

Esso ha il compito di gestire l'attività corrente della contrada e si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del presidente.

Può assumere delibere con poteri del consiglio quando ne ravvisi la necessità e l'urgenza e sia impossibile convocare il consiglio stesso, fermo l'obbligo di portare a conoscenza del consiglio quanto deliberato nella prima riunione utile.

 

Art 7 - I contradaioli 

La qualifica di contradaiolo si ottiene dopo aver inoltrato domanda al consiglio di contrada e, ricevuta l'accettazione, versando annualmente una quota stabilita.

I contradaioli si dividono in:

-         Ordinari (in regola con il versamento annuale della quota)

-         Onorari (su delibera dell'assemblea il titolo di contradaiolo orario viene conferito a coloro che abbiano particolarmente benemeritato nei confronti della contrada. Il contradaiolo onorario non è soggetto al versamento della quota)

I contradaioli hanno tutti diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i contradaioli maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative. Ad ogni contradaiolo spetta un voto, indipendentemente dal valore delle quote versate.

La quota sociale è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, e non è rivalutabile.

Ogni contradaiolo ha facoltà di essere eletto come membro degli organi amministrativi della contrada.

La qualifica di contradaioli si perde per l'espulsione deliberata per gravi motivi, o per morosità, dall'assemblea su proposta del consiglio di contrada.

 

Art 8 - Partecipazione alla Contesa del Secchio 

Limitatamente alla partecipazione alla Contesa del Secchio la contrada è soggetta allo statuto ed ai regolamenti dell'Ente Contesa.

 

Art 9 - Durata Scioglimento Liquidazione 

La contrada ha durata illimitata. In caso di impossibilità a continuare l'attività, un terzo dei contradaioli può chiedere il commissariamento all'Ente Contesa, che, a suo insindacabile giudizio, prenderà direttamente la direzione della contrada.

Addivenendosi allo scioglimento della contrada, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze. In caso di residui attivi, il patrimonio della contrada dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art 10 - Disposizioni finali 

Per quanto non contemplato nel presente statuto si rimanda al codice civile, allo statuto dell'ente contesa, alla regolamento sulla partecipazione alla contesa del secchio, alla regolamento delle contrade.

 

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